La nuova disposizione (art. 2-quater del D.L. 113/2024) introdotta con la legge di conversione n. 143/2024 consente di sanare le irregolarità riferite al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, eventualmente commesse dai soggetti destinatari della agevolazione per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito (e relative addizionali) e dell’Irap.
Si segnala fin d’ora che il comma 10 dell’art. 2-quater stabilisce che i contribuenti che aderiscono alla sanatoria non potranno vedersi destinatari di accertamenti d’ufficio sia con riferimento alle imposte dirette che all’IVA.