IMU 2012 INDEDUCIBILE, ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, RIMBORSO IRES/IRPEF – Circolare 5/2022

Circolari

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Con la presente circolare intendiamo porre l’attenzione sulla questione, di cui ultimamente si legge sulla stampa specializzata, circa l’effettiva possibilità di chiedere il rimborso dell’IRES/IRPEF versata in eccedenza per mancata deduzione dell’IMU relativa a beni immobili strumentali.

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 23/2011 (nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’art. 1, commi 715 e 716, L. 147/2013), infatti “L’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive.“.

In conseguenza della citata disposizione normativa, nel 2012 (e negli esercizi non coincidenti con l’anno solare terminati prima del 31-12-2013), l’IMU, anche se relativa a immobili strumentali, non poteva essere dedotta dalla base imponibile IRES.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262/2020 del 18/11/2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9/12/2020), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in questione, nella parte in cui dispone che l’IMU versata sugli immobili strumentali non sia deducibile dalla base imponibile IRES.